• Sei un consumatore o sei un piccolo imprenditore e sei sovrastato dai debiti?
  • Hai la consapevolezza che nemmeno lavorando cento anni riusciresti a ripianare il tuo debito?
  • Poi a che prezzo? Magari riusciresti a pagarne una parte, senza esdebitarti e rimanendo senza casa.

Se ti trovi in questa situazione, ma possiedi un immobile (seppur ipotecato) e hai un lavoro, allora possiamo trovare una soluzione alternativa.

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Con la Legge n. 3 del 2012, chiamata anche legge “salva-suicidi”, il Legislatore, per la prima volta, ha voluto introdurre una procedura di “esdebitazione” rivolta in particolar modo ai privati e alle piccole imprese, ossia a tutti coloro che, prima d’oggi, non potevano in alcun modo accedere a nessuna forma di procedura concorsuale.

Questa Legge nasce quindi dalle esigenze conseguenti il periodo storico che stiamo vivendo.

A seconda, infatti, della qualifica del soggetto sovraindebitato, si potrà accedere o al Piano del Consumatore o all’Accordo di ristrutturazione della crisi o alla Liquidazione del patrimonio.

PIANO DEL CONSUMATORE

Sei un consumatore se i debiti che hai contratto sono collocabili al di fuori dall’attività di impresa e li hai contratti in buona fede o per il sostentamento della famiglia (ad esempio acquisto della casa ).

Uno dei requisiti richiesti per accedere alla procedura è il requisito della meritevolezza, in altre parole sarà necessario dimostrare al Giudice che i debiti non sono stati assunti in modo irragionevole e senza la concreta ed effettiva aspettativa di potervi far fronte, e che solamente eventi successivi e non prevedibili hanno modificato le condizioni economiche del debitore rendendolo oggettivamente incapace di assolvere alle proprie obbligazioni.

Lo scopo della procedura è quello di redigere un piano detto Piano del Consumatore, della durata di massimo di 5 anni, (alcuni Tribunali hanno omologato anche piani di durata più ampia), per sanare i propri debiti a costi stralciati (cioè ad un prezzo molto inferiore rispetto al debito originario).

Nella redazione di tale Piano il debitore sarà affiancato, oltre che dal legale, anche da un organo nominato dal Giudice detto Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che dovrà attestare la veridicità e la fattibilità di quanto riportato nel Piano.

Una volta completato il Piano, lo stesso verrà sottoposto al vaglio del Giudice (E NON DEI CREDITORI), il quale ne vaglierà la meritevolezza, nonché la concreta fattibilità e, ove lo ritenesse tale, omologherà lo stesso con l’effetto di renderlo vincolante nei confronti dei creditori, a prescindere dalla loro opinione in merito alla percentuale di rientro a loro riservata.

Il debitore, una volta realizzato in tutti i suoi aspetti il Piano omologato dal Giudice, verrà esdebitato, e la parte residuale non pagata verrà definitivamente rinunciata dai creditori. L’esdebitazione comprenderà ovviamente anche la pulizia dalla Centrale Rischi con conseguente possibilità di accedere nuovamente al credito.

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L’Accordo di ristrutturazione della crisi si rivolge anche alle piccole imprese, ai professionisti, agli imprenditori agricoli e, in generale, a tutti quei soggetti cui è precluso l’accesso alle procedure fallimentari e concorsuali.

Il procedimento è molto simile alla procedura del Piano del Consumatore, ma in questo caso saranno i creditori a vagliare la fattibilità dell’accordo. Il 60% dei creditori infatti, dovrà necessariamente prestare il proprio parere favorevole all’Accordo affinché questo possa venire omologato e divenire vincolante per tutti.

Le conseguenze dell’omologa sono la completa esdebitazione e quindi il cosiddetto fresh start (ripartenza).

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO:

Tale ultima procedura si pone in realtà come conseguenza del cattivo esito delle 2 precedenti procedure.

Nel caso in cui il Piano non venga omologato, o l’Accordo non sia raggiunto, si potrà procedere alla liquidazione del patrimonio.

Con tale ultima procedura l’intero patrimonio del debitore verrà messo a disposizione della procedura.

Tuttavia, va altresì precisato che, a differenza di quanto accade in un’esecuzione, al termine della procedura in oggetto, il debitore potrà comunque beneficiare degli effetti dell’esdebitazione, pertanto se dalla liquidazione sussisterà ancora un’esposizione debitoria, la stessa verrà stralciata e il debitore potrà comunque ricominciare una nuova vita potendo avere accesso nuovamente al credito, non sussisteranno né gravami, né pregiudizi a proprio carico.

 

Lo studio sarà tua completa disposizione per valutare la tua effettiva situazione debitoria e comprendere quale sia la soluzione ideale che ti premetterà di ricominciare una nuova vita.

Diritto Bancario

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