“Spero che tu ti senta insieme protettore e protetto, poiché è uno dei sentimenti più belli che siano concessi all’essere umano”.
(Mario Benedetti)
Quando un uomo, a prescindere dal suo sesso, età, stato sociale, religione, si viene a trovare in situazioni di grande dipendenza, il suo unico grande desiderio è quello di essere aiutato accolto e amato.
Hai un parente che ha problemi fisici e/o psichici che non lo rendono autonomo nella gestione dei più banali gesti di vita quotidiana o addirittura lo danneggiano?
Chi è l’Amministratore di sostegno?
E ‘semplicemente una persona, autorizzata dal Tribunale, a compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della persona che, in autonomia, non è più in grado di attendervi. Può anche essere un parente del beneficiario.
L’amministratore può anche essere un professionista.
Ho seguito e seguo tuttora molti casi, sia come legale di privati che necessitano di assistenza nell’instaurare e gestire il procedimento all’ottenimento della nomina di un Amministrazione di Sostegno per un loro congiunto, sia per il Tribunale di Modena, come professionista incaricato.
Il Tribunale di Modena – nella persona del Dott. Guido Stanzani – è stato uno dei principali promotori e sostenitori della L. n. 6/2004, che ha riformato questo Istituto introducendo nel nostro ordinamento lo strumento dell’Amministrazione di Sostegno: una misura flessibile volta a limitare il meno possibile la capacità di agire delle persone con deficit fisici o psichici. Una misura, cioè, diversa dalle tradizionali inabilitazione e interdizione, uniche misure sino ad allora presenti per far fronte a questi casi, ma decisamente più trancianti nella libertà e capacità della persona coinvolta.
Chi può fare domanda?
- Il beneficiario stesso del provvedimento (magari in previsione di una futura inabilitazione e può indicare la persona dell’Amministratore);
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
- il tutore o il curatore;
- il Pubblico Ministero;
- i responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
Quali atti può compiere il beneficiario?
Lo stabilisce il Giudice Tutelare nel provvedimento ad hoc, dove prevede di regolamentare:
- gli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere da solo, in nome e per conto del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore di sostegno;
- gli atti che il beneficiario può compiere da solo;
- i limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore può sostenere utilizzando le somme in disponibilità dell’amministrato;
- la periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al Giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personali e sociali del beneficiario.
Più in generale l’Amministratore di Sostegno ha prevalentemente poteri di rappresentanza e assistenza.
In particolare, ha piena autonomia negli atti di ordinaria amministrazione potendo incassare lo stipendio, pagare bollette e sottoscrivere gli atti di natura fiscale (denuncia dei redditi).
Negli atti di straordinaria amministrazione, cioè quelli che esulano dalla mera conservazione del patrimonio del beneficiario, l’Amministratore di sostegno non può procedere senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale autorizza quel determinato atto solo ove non pregiudichi o quanto meno non sottoponga a rischio la tutela dell’Amministrato.
Che caratteristiche deve avere l’Amministratore di Sostegno?
Pazienza, buon senso, praticità insieme all’onestà e senso civico sono i principali elementi che rimangono imprescindibili per gestire al meglio le prospettive di tutela del beneficiario.
Lo Studio ha sempre improntato la consulenza e l’assistenza in materia di sostegno e protezione delle persone diversamente abili o con difficoltà cognitive con il massimo impegno, senso civico e praticità, sviluppando una consolidata esperienza nel gestire anche patrimoni rilevanti.
E’ possibile ottenere la nomina dell’Amministratore di Sostegno senza l’ausilio dell’Avvocato?
Certamente si. Ogni Cancelleria, presso qualsiasi Tribunale del nostro paese, ha moduli prestampati da compilare per l’ottenimento della nomina. Tuttavia a volte, data anche la gravità delle condizioni psicofisiche della persona beneficiaria, Il Giudice Tutelare può richiede la predisposizione di una domanda maggiormente articolata ai fini dell’ottenimento della nomina, che richiede necessariamente l’ausilio del professionista.
Prenota subito una consulenza con il nostro Studio, portando i certificati medici del beneficiario e le copia attestanti la capienza patrimoniale del beneficiario. Troveremo sicuramento la soluzione migliore per aiutare la famiglia e il soggetto diversamente abile.
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